Art. 12.
(Istituzione delle Commissioni regionali sull'amianto).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità per l'istituzione, in ogni regione, di una Commissione permanente sull'amianto avente lo scopo di monitorare l'attuazione delle leggi nazionali e regionali sull'amianto e di preparare la Conferenza regionale annuale sull'amianto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.
      2. La Commissione regionale sull'amianto è formata da nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, un terzo rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell'epidemiologia e degli istituti universitari di medicina del lavoro e un terzo rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto designati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali.
      3. La Commissione regionale sull'amianto elegge il presidente scelto al proprio interno fra i rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto di cui al comma 2 e si dota di un proprio statuto in cui sono stabilite le funzioni e le responsabilità del presidente.

 

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